Con il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV, allegato A della delibera 413/2016/R/com e
successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha
stabilito gli standard di qualità commerciale dei venditori e l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito dei
livelli di qualità commerciale da rispettare, degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto
dei livelli di qualità e i risultati relativi all’anno precedente.
In caso di mancato rispetto di questi standard (cosiddetti standard specifici), il fornitore è tenuto a
riconoscere al cliente indennizzi economici, fatto salvo il verificarsi di casi di esclusione del diritto
all’indennizzo automatico elencati all’articolo 20 del TIQV.
L’indennizzo automatico base è di 25 € e
aumenta in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:
- se la prestazione viene eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, viene
accreditato l’indennizzo automatico base di 25 €; - se la prestazione viene eseguita tra il doppio e il triplo del tempo standard, viene accreditato il doppio
dell’indennizzo automatico base, quindi 50 €; - se la prestazione viene eseguita dopo più del triplo del tempo standard, viene accreditato il triplo
dell’indennizzo automatico base, quindi 75 €

