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Livelli di qualità commerciale

Livelli di qualità commerciale

Con il Testo Integrato della Qualità della Vendita (TIQV, allegato A della delibera 413/2016/R/com e successive modifiche ed integrazioni), l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha stabilito gli standard di qualità commerciale dei venditori e l’obbligo di pubblicazione sul proprio sito dei livelli di qualità commerciale da rispettare, degli indennizzi automatici previsti in caso di mancato rispetto dei livelli di qualità e i risultati relativi all’anno precedente.
In caso di mancato rispetto di questi standard (cosiddetti standard specifici), il fornitore è tenuto a riconoscere al cliente indennizzi economici, fatto salvo il verificarsi di casi di esclusione del diritto all’indennizzo automatico elencati all’articolo 20 del TIQV.

L’indennizzo automatico base aumenta in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

  • se la prestazione viene eseguita oltre lo standard, ma entro un tempo doppio dello standard, viene
    accreditato l’indennizzo automatico base
  • se la prestazione viene eseguita tra il doppio e il triplo del tempo standard, viene accreditato il doppio
    dell’indennizzo automatico base
  • se la prestazione viene eseguita dopo più del triplo del tempo standard, viene accreditato il triplo
    dell’indennizzo automatico base

Risultati dell’anno 2025 di Gestim Energia

Qualità del servizio di vendita di GESTIM ENERGIA Indicatori di qualità commerciale stabiliti da ARERA e livelli medi che abbiamo raggiunto Cliente domestico – mercato libero
IndicatoreValore medio raggiunto nel 2025
Tempo di risposta motivata ai reclami scrittiNessun reclamo
Tempo di rettifica di fatturazioneNessun reclamo
Tempo di rettifica di doppia fatturazioneNessun reclamo
Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni1 giorno (medio)
Reclami ricevuti nel 2025Meno di uno ogni mille clienti
Qualità del servizio di vendita di GESTIM ENERGIA Indicatori di qualità commerciale stabiliti da ARERA e livelli medi che abbiamo raggiunto Cliente non domestico – mercato libero
IndicatoreValore medio raggiunto nel 2025
Tempo di risposta motivata ai reclami scrittinessun reclamo
Tempo di rettifica di fatturazioneNessun reclamo
Tempo di rettifica di doppia fatturazioneNessun reclamo
Tempo di risposta a richieste scritte di informazioni1 giorno (medio)
Reclami ricevuti nel 2025Meno di uno ogni mille clienti

L’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) ha definito i seguenti livelli specifici e generali per il servizio di vendita

relativamente ai clienti finali elettricità (Allegato A alla delibera 413/2016/R/com e s.m.i.):

IndicatoreStandard 2025
Risposta motivata ai reclami scritti30 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta
Rettifica di fatturazione60 giorni solari dalla data  di  ricevimento della richiesta     90 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta per le fatture con periodicità quadrimestrale
Rettifica di doppia fatturazione15 giorni solari dalla data di ricevimento della richiesta
Risposta a richieste scritte di informazioni95% – Entro 30 giorni solari dalla data di ricevimento del reclamo o della richiesta di informazioni

In caso di mancato rispetto degli standard specifici fissati dall’Autorità, viene corrisposto al cliente un indennizzo automatico, crescente in relazione al ritardo nell’esecuzione della prestazione:

IndicatoreMancato rispetto dello standardIndennizzo automatico
Risposta motivata ai reclami scrittiSe l’esecuzione della prestazione avviene oltre lo standard ma entro un tempo doppio dello standardEuro 30,00
Rettifica di fatturazioneSe l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo doppio dello standard ma entro un tempo triplo dello standardEuro 60,00
Rettifica di doppia fatturazioneSe l’esecuzione della prestazione avviene oltre un tempo triplo dello standardEuro 90,00

La corresponsione dell’indennizzo automatico non esclude la possibilità per il cliente di richiedere nelle opportune sedi il risarcimento dell’eventuale danno ulteriore subito. Il venditore non è tenuto a corrispondere l’indennizzo automatico di cui sopra nel caso in cui il mancato rispetto dei livelli specifici sia riconducibile a:

  1. cause di forza maggiore, intese come atti di autorità pubblica, eventi naturali eccezionali per i quali sia stato dichiarato lo stato di calamità dall’autorità competente, scioperi indetti senza il preavviso previsto dalla legge, mancato ottenimento di atti autorizzativi;
  2. cause imputabili al cliente finale o a terzi, ovvero danni o impedimenti provocati da terzi;
  3. relativamente a reclami scritti aventi per oggetto le interruzioni prolungate di cui al TIQD;
  4. nel caso in cui al cliente finale sia già stato corrisposto nel medesimo anno solare un indennizzo per mancato rispetto dello standard specifico relativo al tempo massimo di risposta a un reclamo scritto relativo alla medesima doglianza e, ai fini del TIF, dei termini di emissione delle bollette;
  5. in caso di reclami per i quali non è possibile identificare il cliente finale.