Il pagamento deve essere effettuato entro il termine indicato in bolletta, trascorso il quale l’esercente la
vendita attiverà la procedura prevista in caso di morosità dalla Del. 99/2011 e s.m.i. . Scaduto il termine di
pagamento il cliente dovrà corrispondere, oltre all’ammontare delle fatture, una somma pari agli interessi
di mora calcolati su base annua e pari al tasso ufficiale di riferimento, ai sensi dall’articolo 5 del D. Lgsl 9
Ottobre 2002 N. 231 e s.m. ( D. Lgls del 9 novembre 2012 N. 192), aumentato secondo quanto previsto
all’articolo 8 della Delibera ARERA 229/01 e s.m.i., da applicarsi dal giorno successivo alla scadenza del
termine di pagamento, oltre agli oneri previsti dalle CGC