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Cosa accade in caso di mancato pagamento?

In caso di mancato o parziale pagamento alla data di scadenza indicata in fattura, Gest.I.M. Energia
costituirà̀ in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o
posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento.
Tale termine è fissato a 15 giorni solari dalla data di emissione del sollecito di pagamento.
In caso di costituzione in mora, Gest.I.M. Energia addebiterà̀ al Cliente un corrispettivo pari a 23 € oltre IVA
quale attività̀ di gestione e recupero del credito, come di volta in volta aggiornato, fatto salvo il
risarcimento del danno ulteriore; Gest.I.M. Energia si riserva di variare tale corrispettivo, rispettando il
valore massimo consentito dalla normativa di volta in volta vigente.
Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà̀ essere sospesa (in conformità̀ con quanto stabilito
dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 per i Pdf di alimentabili) mediante richiesta al distributore di
chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può̀ essere inviata non prima che
siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima
di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida; dette tempistiche si intendono automaticamente
aggiornate in ottemperanza della normativa di volta in volta vigente.
Con riferimento alla somministrazione di energia elettrica saranno attivate le seguenti procedure:

  • decorsi 25 giorni dalla data di notifica della presente per le utenze connesse in bassa tensione e 40
    giorni per le utenze diverse dalle precedenti, e comunque decorso un periodo non inferiore a tre giorni
    lavorativi dalla scadenza del termine di pagamento, Gest.I.M. Srl inoltrerà alla società di distribuzione
    territorialmente competente, per il tramite dell’Utente del Dispacciamento, richiesta di
    chiusura del punto di riconsegna per sospensione della fornitura per morosità, attivando, contestualmente,
    le procedure per il recupero coattivo degli importi dovuti.
  • I costi per l’eventuale operazione di sospensione della fornitura, così come previsto dalle Condizioni
    Generali di Fornitura, saranno addebitati al Cliente finale, nella prima fatturazione utile.
  • Il Distributore provvederà, laddove tecnicamente fattibile, ad eseguire il tentativo di riduzione della
    potenza impegnata della fornitura.
  • Decorsi n. 15 giorni dalla riduzione della potenza, il Distributore provvederà alla sospensione della
    fornitura.
  • Gest.I.M. Srl, a seguito del reiterato mancato pagamento, potrà provvedere alla risoluzione del
    contratto ed alla successiva richiesta di Cessazione Amministrativa per morosità

Per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore, Gest.I.M. Energia potrà̀ addebitare un corrispettivo
di importo pari al contributo in quota fissa attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente
aggiornato di volta in volta, oltre agli oneri addebitati dal Distributore. Ai sensi dell’art. 4.3 del TIMG
(Allegato A alla Deliberazione ARG/gas 99/11 e successive modifiche), Gest.I.M. Energia è tenuta a
corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 € nei casi in cui, nonostante il mancato invio della
comunicazione di costituzione in mora, la somministrazione sia stata sospesa per morosità̀ o sia stata
effettuata una riduzione di potenza; 20 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità̀
o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del
termine ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del
termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di
richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà̀ richiesto il
pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione