Tempistiche e modalità per la costituzione in mora – Indennizzi automatici per mancato rispetto della disciplina.

Secondo quanto indicato al punto 8.3 del contratto di fornitura, nel caso di mancato o parziale pagamento alla data di scadenza indicata in fattura, Gest.I.M. Energia costituirà in mora il Cliente con diffida ad adempiere inviata con raccomandata con avviso di ricevimento o posta elettronica certificata, indicando un termine per il pagamento.

Tale termine è fissato a 15 giorni solari dalla data di emissione del sollecito di pagamento.

In caso di costituzione in mora, Gest.I.M. Energia addebiterà al Cliente un corrispettivo pari a 23 € oltre IVA quale attività di gestione e recupero del credito, come di volta in volta aggiornato, fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore; Gest.I.M. Energia si riserva di variare tale corrispettivo, rispettando il valore massimo consentito dalla normativa di volta in volta vigente.

Con riferimento alla somministrazione di Gas, essa potrà essere sospesa (in conformità con quanto stabilito dalla Delibera ARERA ARG/Gas 99/2011 per i PdF disalimentabili) mediante richiesta al distributore di chiusura del Contatore Gas e/o altro intervento tecnico equivalente, che può essere inviata non prima che siano trascorsi tre giorni lavorativi dal termine per il pagamento indicato in diffida e comunque non prima di 40 giorni dalla notifica al cliente della diffida; dette tempistiche si intendono automaticamente aggiornate in ottemperanza della normativa di volta in volta vigente.

Per ogni richiesta di sospensione inviata al Distributore Gas, Gest.I.M. Energia potrà addebitare un corrispettivo di importo pari al contributo in quota fissa attualmente pari a 23 € IVA esclusa, come eventualmente aggiornato di volta in volta, oltre agli oneri addebitati dal Distributore.

Ai sensi dell’art. 4.3 del TIMG (Allegato A alla Deliberazione ARG/gas 99/11 e successive modifiche), Gest.I.M. Energia è tenuta a corrispondere al Cliente i seguenti indennizzi: 30 € nei casi in cui, nonostante il mancato invio della comunicazione di costituzione in mora, la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza; 20 € nel caso in cui la somministrazione sia stata sospesa per morosità o sia stata effettuata una riduzione di potenza nonostante, alternativamente: il mancato rispetto del termine

ultimo entro cui il Cliente è tenuto a provvedere al pagamento; oppure il mancato rispetto del termine minimo di 3 giorni lavorativi tra la data di scadenza del termine ultimo di pagamento e la data di richiesta al Distributore per la sospensione della fornitura. In tutti questi casi, al Cliente non sarà richiesto il pagamento di alcun corrispettivo relativo alla sospensione o riattivazione della somministrazione.