È l’operazione che consente al cliente finale di prelevare gas dalla rete di distribuzione, per usarlo nel proprio impianto.

Il cliente finale che realizza un nuovo impianto affida i lavori (per esempio l’installazione della caldaia o dei fornelli) a un installatore in possesso del certificato di riconoscimento dei requisiti tecnico-professionali previsti dalla legge oppure, in alternativa, in possesso di una visura camerale che attesti gli stessi requisiti. L’installatore ha quindi l’obbligo di certificare la corretta progettazione, esecuzione e verifica dell’impianto di utenza, nel rispetto dei criteri essenziali di sicurezza ai fini della pubblica incolumità.

Il cliente completerà la richiesta di attivazione al venditore con cui ha stipulato il contratto di fornitura.
In occasione della richiesta di attivazione della fornitura, la società di vendita consegna al cliente finale:

• l’allegato G/40 contente le informazioni esplicative della procedura di richiesta di attivazione della fornitura,
• l’allegato H/40 (conferma della richiesta di attivazione della fornitura già compilato nella sezione di propria competenza) che dovrà essere completato e firmato dal cliente,
• l’allegato I/40 (attestazione di corretta esecuzione dell’impianto) già compilato nella sezione di propria competenza, che dovrà essere compilato e firmato dall’installatore che ha realizzato l’impianto.
La documentazione sopra indicata e tutti gli allegati previsti devono essere trasmessi dal cliente al distributore territorialmente competente, al recapito indicato sulla stessa, entro e non oltre i 120 giorni solari successivi alla data di richiesta di attivazione della fornitura presentata al venditore, pena l’annullamento della richiesta e la necessità di presentarne una nuova.
Se la documentazione è completa e correttamente compilata in ogni sua parte e l’accertamento ha esito positivo, il distributore attiva la fornitura nei tempi previsti. Se la documentazione non è completa, il distributore avvisa il cliente, indicandogli che cosa manca; il cliente dovrà inviare i documenti mancanti entro i successivi 30 giorni lavorativi; in mancanza il distributore non potrà procedere all’attivazione della fornitura e annullerà la richiesta. Se il distributore riscontra delle non conformità alle leggi e norme tecniche vigenti, informa il venditore ed il cliente che l’accertamento ha avuto esito negativo. Il cliente dovrà presentare una nuova richiesta di attivazione, dopo aver eliminato le non conformità riscontrate e poter quindi ripresentare tutta la documentazione completa e conforme.

Se dopo l’attivazione l’installatore, effettuando le prove di sicurezza e funzionalità, riscontra dei problemi, ne informa il distributore, che sospenderà la fornitura fino a che l’impianto non verrà regolarizzato e il cliente non presenterà una nuova richiesta.

Una procedura simile si applica per gli impianti non nuovi ma modificati (ossia che hanno subito operazioni di ampliamento o manutenzione straordinaria) o trasformati (ossia precedentemente alimentati con altro tipo di gas), anch’essi soggetti ad accertamento documentale.

Il cliente richiede l’attivazione alla società di vendita con la quale è stato stipulato il contratto di fornitura. Il venditore è tenuto a trasmettere la richiesta al distributore entro 2 giorni lavorativi.
La fornitura viene attivata dal distributore locale entro 10 giorni lavorativi dalla data in cui ha ricevuto la richiesta inviata dal venditore per conto del cliente finale.

Indipendentemente dal fatto che l’esito dell’accertamento sia positivo o negativo, il costo dell’accertamento documentale viene addebitato dal venditore nella prima fattura utile. L’importo è variabile in funzione della portata termica complessiva dell’impianto.

Inoltre, la prestazione di attivazione ha un costo che varia a seconda della classe del contatore. Tale costo si somma a quello dell’accertamento documentale, ove previsto.